Decreto Attuativo della 116/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/7/23 con introduzione dei criteri di posizionamento DAE con l’obbligo di utilizzo entro il 4° minuto nei pubblici uffici, aziende private, studi medici, mezzi di trasporto e molto altro.
Il Ministro della Salute, vista la legge 116 del 2021, individua e decreta i criteri e le modalità per l’installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE), e indica i criteri per l’individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità di DAE in tempi certi e ben fissati.
Attraverso questo importante ed innovativo – quanto rivoluzionario – Decreto Attuativo (pubblicato il 24/07/23) denominato “Definizione dei criteri e delle modalità per l’installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni”, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 4 agosto 2021, n. 116, si rendono operativi diversi obblighi che impatteranno sia sulla salute e la vita delle persone, che su eventuali responsabilità personali in ambito civile e penale per datori di lavoro di aziende, pubblici esercizi, Rspp, professionisti sanitari e non sanitari.
L’analisi di ogni Comma inserito nel Decreto Attuativo
SCATOLA NERA (COMMA B-2)
Il Ministro con questo Decreto Attuativo ha posto particolare attenzione su alcuni punti: ad esempio il fatto che ogni DAE, dovrà garantire la registrazione dei tratti elettrocardiografici realizzati, e dei dati di utilizzazione dell’apparecchio per poter essere consultati e per verificare il corretto utilizzo all’interno dei minuti previsti a partire dal momento dell’arresto cardiaco ( a questo punto il 4° minuto è un riferimento certo e normativo entro il quale i DAE deve essere usato).
E’ importante prendere atto che l’uso del DAE entro il 4°- 5° minuto è significativo del fatto che il DAE arrivi necessariamente tra il 2° – 3° minuto, avendo poi necessità di tempo per:
– essere acceso
– avere il tempo di depilare il petto con rasoio se necessario
– applicare correttamente la piastre come indicato (se polarizzato come illustrato)
– far allontanare tutti affinché nessuno tocchi la vittima (evitare errori di lettura)
– permettere al DAE di effettuare l’analisi del ritmo eventualmente defibrillabile
– fare sicurezza facendo allontanare tutti prima della scarica
– a luce lampeggiante premere il tasto nei DAE semiautomatici
– non premere nessun tasto se il DAE è automatico – eroga la scarica da solo
– permettere l’erogazione della scarica in sicurezza.
E’ ben chiaro quindi che se NON dobbiamo oltrepassare la soglia del 4°/5° minuto, il DAE deve necessariamente essere disponibile subito, ovvero a portata di mano: uno per piano se parliamo di uffici, o 2 in ogni treno solo per fare solo due esempi. Tutto questo ovviamente sempre avendo a disposizione personale addestrato al BLSD, in un numero congruo di operatori e presente sempre nel luogo di lavoro, nel pubblico ufficio, nello studio medico, ambulatorio, farmacia resort, treno, aereo, traghetto, ecc…. nel numero idoneo per fronteggiare un arresto cardiaco.
LA COSTITUZIONE DI UNA RETE DAE (COMMA C-1)
Il Decreto attuativo pone grande enfasi nel comma C specifiche per i “Criteri e modalità per l’installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni” ; infatti è la prima volta che si inizia a sentir parlare del fatto che i defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, devono essere distribuiti secondo un’ottica capillare e strategica, tale da costituire una rete di dispositivi in grado di favorire, prima dell’intervento dei mezzi di soccorso sanitari, la defibrillazione entro quattro/cinque minuti dall’arresto cardiaco.
QUANTI DEFIBRILLATORI e DOVE? (COMMA C-2)
Anche il punto 2 del Comma C introduce un concetto nuovo: il posizionamento ed il numero dei DAE è direttamente proporzionale ad alcuni parametri stabiliti per legge, mai citati tutti insieme prima d’ora, che porteranno a valutare:
1. numero persone presenti in ufficio
2. numero persone orbitanti
3. flussi degli utenti
4. superficie in mq per valutare i tempi di intervento del “first responder team”
5. difficoltà di accesso al DAE nei minuti previsti (porte tagliafuoco, tornelli, check point di sicurezza)
6. la facilità di accesso al DAE
7. la visibilità del DAE – mai chiuso in stanzini o luoghi inaccessibili
8. mai sotto chiave, e sempre privo di lucchetti per maggiore facilità uso
Questi parametri portano immediatamente all’incremento del numero dei defibrillatori presenti, e del personale con certificati attivi di BLSD, per legge rilasciati dal 118 di competenza operanti in uffici pubblici, in azienda, nel poliambulatorio, su un treno, un aereo, un traghetto, ecc.
Il ragionamento è poi anche funzionale all’ipotesi del caso di un massiccio aumento dei flussi di persone, ad esempio in ragione di particolari eventi o periodi dell’anno; pensiamo al “Giubileo del 2025” che porterà in Italia – ed a Roma in particolare – oltre 30 milioni di fedeli, e che prevederà un Progetto di Cardio protezione senza precedenti per la Capitale.
POSIZIONAMENTO NUMERO DAE IN AMBIENTI ESTERNI (COMMA C-3)
Il modello a cui si ispira il riferimento normativo dell’articolo 3 del comma C del decreto attuativo del D.L 116/2021, in vigore da oggi a tutti gli effetti, e che riguarda le modalità di posizionamento dei DAE in luoghi esterni come per aree urbane e residenziali, è stato di certo quello dello storico studio del modello Olandese del Progetto PAD del Dr. Koster.
Questo progetto si è sviluppato dal 1996 al 2014, e ad oggi è ancora il più lungo mai realizzato, che ha permesso di fissare parametri certi ed incontrovertibili dimostrando – con dati alla mano – come salvare più vite possibili. Questo è il motivo per cui in questo “Decreto Attuativo” si arriva ad affermare che la densità ottimale di DAE dovrebbe essere di 2 DAE/Km² nelle aree abitate: finalmente un parametro certo a cui gli amministratori locali di molti Comuni Italiani potranno fare riferimento per posizionare le colonnine salvavita.
NOMINA RESPONSABILE FUNZIONAMNTO DAE (COMMA C-4)
Questo articolo è molto importante, esso serve a scongiurare morti o danni gravi evitabili, che possono essere causati dalla mancata manutenzione del DAE, che è pari a quella dell’estintore.
Se un estintore non funziona, e non possiamo usarlo in caso di incendio, si apre subito la porta del tribunale penale per tutti i responsabili della sicurezza: dall’AD, alla direzione generale, dall’RSPP, fino all’ultimo anello della catena. L’articolo cita:
“Ai fini della gestione e del corretto funzionamento dei DAE, fermi restando i compiti attribuiti al datore di lavoro dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento del DAE e dell’informazione all’utenza, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 4 agosto 2021, n. 116, il quale deve assicurare:
- la presenza di apposita segnaletica, come di seguito specificata.
- la verifica dello stato di buon funzionamento dei defibrillatori, che prevede l’istituzione di un registro su cui annotare periodicamente, con frequenza minima di una volta a settimana, lo stato attivo del defibrillatore, della batteria e delle piastre.
È auspicabile l’utilizzo di DAE di nuova generazione provvisti di connettività Wi- Fi/SIM integrata, che consentano la gestione del dispositivo da remoto mediante il sistema di telecontrollo, monitorando costantemente, con avvisi automatici:
1- il risultato degli autotest sul DAE
2- la scadenza e lo stato delle batterie
3- la scadenza e lo stato degli elettrodi.
Questo importantissimo intervento normativo, oltre ad allinearci alle direttive Europee, ridurrà il numero di decessi scaturiti anche da una cattiva manutenzione, che spesso viene sottovalutata e che espone a gravissimi problemi legali/risarcitori prima che morali.
COLLEGAMENTO AL SISTEMA DI MONITORAGGIO REMOTO 118 (COMMA C-5)
In conformità a quanto previsto dall’articolo 6, comma 3, della legge n. 116 del 2021, i DAE devono essere collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» più vicina.
Si ricorda l’obbligo di DENUNCIA del possesso del DAE alla Centrale Operativa del 118 di riferimento, al fine di poter essere utilizzato in caso di arresto cardiaco, e in attesa dell’arrivo dei soccorsi, la Centrale118 potrebbe segnalare il DAE più vicino e individuare volontari in grado di poterlo usare al più presto per cercare di salvare una vita.
OBBLIGO POSIZIONAMENTO CARTELLI DAE A NORMA ANCHE NELLA PIANTINA EVACUAZIONE o PLANIMETRIA di EMERGENZA (COMMA D-1)
Questo articolo garantisce la corretta presenza della segnaletica nazionale (uso esclusivo di pittogrammi nazionali in allegato al Decreto Attuativo) del DAE che dovranno essere posizionati obbligatoriamente nei seguenti posti:
1. all’ingresso dell’edificio con indicazione del luogo posizionamento DAE
2. nelle immediate vicinanze del dispositivo per renderlo velocemente rintracciabile sul piano
3. nella piantina del “Piano di Emergenza“
4. nella piantina del “Piano di Evacuazione”
5. provvedere all’aggiornamento delle stesse ogniqualvolta venga acquistato o riposizionato un defibrillatore.
Nell’articolo #4 del comma C, viene specificato che il defibrillatore dovrà:
1- essere posizionato in luoghi visibili ed accessibili a tutti gli utenti della struttura
2- posizionato in apposite teche o su staffe di supporto
3- con divieto di posizionarlo in luoghi dove non sia visibile (ripostigli, stanze non aperte al pubblico, armadi)
4- assoluto divieto di applicazione di chiusure di sicurezza e lucchetti che ne rallentino il suo utilizzo
CRITERI DI COLLOCAMENTO DI DAE (COMMA E-1)
Questo comma definisce le linee guida per la collocazione ottimale dei defibrillatori basata sul principio di equidistanza rispetto ai luoghi di potenziale utilizzo al fine di consentire l’utilizzo del DAE prima del quarto minuto dal presunto arresto cardiaco.
- in luoghi di aggregazione cittadina e di grande frequentazione
- ove sia presente un alto afflusso turistico sempre tenendo comunque conto della distanza dalle sedi del sistema di emergenza
- nei centri commerciali
- nei condomìni
- negli alberghi
- in ogni struttura aperta al pubblico
- aree con particolari specificità, come luoghi isolati e zone disagiate (montagna, piccole isole), pur se a bassa densità di popolazione.
- luoghi in cui si pratica attività sanitaria e sociosanitaria
- strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali autorizzate
- poliambulatori ed ambulatori dei medici di medicina generale
- luoghi in cui si pratica attività ricreativa ludica sportiva agonistica e non agonistica anche a livello dilettantistico
- auditorium, cinema, teatri
- parchi divertimento, discoteche, sale gioco
- strutture ricreative, stadi, centri sportivi
- strutture industriali
- luoghi dove vi è presenza di flussi elevati e continui di persone o attività a rischio come piccoli scali per mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi
- centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini
- alberghi, ristoranti
- stabilimenti balneari e stazioni sciistiche
- chiese e luoghi di culto
- strutture sede di istituti penitenziari, istituti penali per i minori, centri di permanenza temporanea ed assistenza
- strutture di enti pubblici come scuole, università, uffici di ogni ordine e grado
- postazioni temporanee per manifestazioni o eventi artistici, sportivi, civili, religiosi
- farmacie comunali e non che per l’alta affluenza di persone e la capillare diffusione nei centri urbani che le rendono, di fatto, punti di riferimento in caso di emergenze sul territorio
- luoghi pubblici aperti H24, come stazioni di servizio ed autogrill
- DAE a bordo mezzi di soccorso sanitario a disposizione del sistema di emergenza territoriale 118
- mezzi di soccorso sanitario appartenenti alle organizzazioni di volontariato, alla Croce Rossa italiana ed al Dipartimento della Protezione civile
- mezzi aerei e navali adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi
- ambulanze di soggetti pubblici e privati che effettuano servizio di assistenza e trasporto sanitario
(quindi anche se non in servizio al 118 ma anche solo se effettuano il trasporto infermi) - mezzi destinati ad interventi di emergenza come: Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, del Corpo della Guardia di finanza, della Polizia locale, del Soccorso alpino e speleologico, delle Capitanerie di porto
Si ritiene che tramite l’applicazione di questo Decreto Attuativo, i Comuni, le Regioni, le grandi aziende, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole, università, studi medici, luoghi di pubblica frequentazione, potranno essere allineati con la normativa Europea e proteggere così il maggior numero di persone come ogni società civile deve ai suoi cittadini.